Silenziatore [La legge]

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 41

Prot. n. 4883/4190/(0) - D.C. IV n. B103
Roma, 24 novembre 1997

OGGETTO: Veicoli a motore - Sostituzione dispositivo silenziatore di scarico.

Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (1) (decreto legislativo 30.4.1992, n. 285).

Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice (si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.

Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada (1) prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici delle M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "... quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 (2) e 72 (3), ...".

L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78 (1), si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.

Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di polizia mediante un fonometro.

Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac-simile:
ex 00 0000
| |--------------> Numero di omologazione.
| Codice identificativo del
| paese che ha omologato il
---------------------------> dispositivo.

Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.

IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Tullio D'Ulisse

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